Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato – Sessione 2022.
Codice TUP per: Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano de’ Greci, Castro, Cavallino, Copertino, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Muro Leccese, Nardo’, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Secli’, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Squinzano, Sternatia, Surano, Surbo, Trepuzzi, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino
Codice TUJ per: Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Casarano, Castrignano del Capo, Collepasso, Corsano, Gagliano del Capo, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Parabita, Patu’, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salve, Sannicola, Specchia, Supersano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Tuglie, Ugento
Estratto Regolamento Tirocinio
Art. 1 – Nozioni e finalità
1.Il tirocinio professionale è l’istituto in forza dal quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all’art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2. Il periodo di tirocinio deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato previsto all’art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990.
3. All’esame di Stato abilitante all’esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2, commi 3.a – così come modificato dai commi 1 e 5 dell’art. 6 del DPR 137/12 – 3.b – 3.c della Legge 17/1990, e succ. mod. ed integr.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al tirocinio.
5. A norma dell’art. 6 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2, lett. d) del regolamento e s.m.i., consente l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.
6. Il tirocinio, di cui al comma precedente, svolto in convenzione con l’università, è compreso nei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.
7. Tutti gli aspiranti all’esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti.
8. Il Consiglio territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 2 – Durata
1. Il tirocinio professionale e le forme equivalenti, indicate all’articolo 1, comma 3 del presente regolamento, hanno durata di diciotto mesi, come previsto dall’articolo 9, comma 6, decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal comma 1 dell’art. 6 del DPR 137/12.
2. Il tirocinio professionale è obbligatorio per tutti coloro che, ai fini dell’iscrizione all’albo dell’ordine, abbiano conseguito il diploma di maturità tecnica di perito industriale o titolo equipollente, valido ai fini dell’accesso alla professione, rilasciato da un istituto secondario superiore statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, D.M. 9 marzo 1994, D.M. 27 aprile 1995, n. 263 e Allegato B del decreto del Ministro della Giustizia 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30.
Art. 3 – Titolo di studio
1. Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854;
b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell’Istruzione 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr.,
2. Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti finalizzata alla partecipazione all’esame di Stato, senza lo svolgimento del tirocinio della durata di diciotto mesi, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi, L4, L7, L8, L9, L10, L16, L20, L21, L23, L25, L26, L42, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, come previsto dall’articolo 55, comma 2, lett. d), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, Tabella D;
b) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi, L4, L6, L7, L8, L9, L17, L21, L23, L25, L26, L27, L30, L31, L32, L34, L43, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, di modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2000, di cui alla lettera d);
c) diploma universitario triennale, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, tra i titoli indicati dalla Tabella A, di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; d) diploma, di cui al comma 1 lett. a) e b) oppure diploma di istruzione tecnica settori tecnologici, rilasciato ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, nei relativi indirizzi ed articolazioni, con successiva frequenza, con esito positivo di: – corso di istruzione tecnica superiore (I.T.S.) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55, comma 3, d.P.R. 328 del 2001, DPCM 26 gennaio 2008 e decreto ministeriale 7 settembre 2011 e s.m.i. – corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere.