La Legge Regionale della Puglia n. 30 del 3/11/2016 così come modificata dalla Legge Regionale n. 36 del 9/8/2017 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”, ha modificato il D. Lgs. n. 230/95 e ss. mm. e ii. all’art. 10 bis e seguenti, sulle procedure di monitoraggio per la presenza di gas radon degli ambienti di lavoro non solo interrati, ma nello specifico per ambienti non residenziali ad accesso pubblico (indipendentemente se nuovi o vecchi).

La L.R. della Puglia n. 30 del 3/11/2016 così come modificata dalla L.R. n. 36 del 9/8/2017 stabilisce l’obbligo per tutti i datori di lavoro di far eseguire, presso i propri ambienti di lavoro rientranti nei criteri specifici definiti come tipologia d’immobile dalla medesima Legge Regionale, il monitoraggio per la presenza di gas Radon per un arco di tempo complessivo di un anno, suddividendola in due semestri.

Il numero di punti da misurare è legato alla superficie complessiva da controllare per ogni locale (fisicamente o funzionalmente definito).

Ai fini esplicativi si riporta l’estratto Legge Regionale  n. 30 del 3/11/2016 così come modificato dalla Legge Regionale n. 36 del 9/8/ 2017 art. 4 comma 1 lett. b:

 “Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m³, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 m², salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.”

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità:

Tipologia di immobile Termine consegna

dell’analisi alle autorità

competenti

Sanzione in caso di inadempienza
Tutti gli edifici non residenziali ad accesso pubblico

(Piani terra, interrati seminterrati)

08/02/2019 Sospensione della agibilità dell’immobile

Il posizionamento dei dosimetri passivi, nei vari punti dell’edificio, è effettuato da parte di personale Conoscitore della materia*, in maniera tale da evidenziare sia le aree di accesso del Radon, sia l’effettiva esposizione dell’utente a tale rischio.

La misurazione deve essere effettuata seguendo le “Linee Guida per le misure di Radon in ambienti residenziali RTI CTN_AGF 4/2004 dell’ISPRA (ex APAT – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici)”.

Dopo un sopralluogo preliminare presso l’edificio, va eseguito un “Piano di Campionamento” che fissa:

  • il numero di dosimetri necessari sia alla individuazione delle vie di accesso del gas, sia per valutare l’esposizione effettiva dell’utente in relazione agli ambienti a maggiore rischio;
  • il posizionamento ottimale dei rilevatori nell’edificio (tra 1 e 3 m di altezza);
  • la durata della misura; tale valore può oscillare da 2 a 6 mesi (nel caso si renda necessario, è possibile reiterare la misura sostituendo semestralmente i dosimetri).

Lintervento si compone di 5 fasi:

  1. Sopralluogo preliminare presso l’edificio (da parte di personale Conoscitore della materia*);
  2. Redazione del Piano di Campionamento (da parte di personale Conoscitore della materia*);
  3. Disposizione dei dosimetri in punti strategici dell’edificio (da parte di personale Conoscitore della materia*);
  4. Ritiro dei dosimetri ed invio presso laboratori di analisi accreditati (da parte di personale Conoscitore della materia*);
  5. Elaborazione della Relazione Finale dell’intervento (a firma dell’esercente/Datore di Lavoro), che comprende:
  • Valore di concentrazione di gas Radon, espresso in Bq/m3, per tutti i dosimetri impiegati;
  • Interpretazione dei risultati in relazione alla disposizione dei dosimetri ed alla effettiva esposizione giornaliera dell’utente a tali concentrazioni;
  • Individuazione delle probabili vie di accesso del Radon nell’edificio.
  • Nel caso di valori elevati, dovranno essere suggeriti degli interventi edili/tecnologici atti a portare le concentrazioni di Radon al di sotto dei limiti suggeriti dalla raccomandazione 90/143/Euratom della Comunità Europea, e secondo le Linee Guida dell’ISPRA (ex APAT).

 Il prezzo dell’intervento è variabile ed è legato al numero di dosimetri impiegati e alla superficie dell’edificio.

Sull’esito degli accertamenti deve essere garantita la massima riservatezza.

NOTE:

  • La Legge Regionale del 03/11/2016 n. 30 e ss. mm. e ii. non prevede che l’esercente, per l’effettuazione delle misure di concentrazione di gas radon, debba necessariamente avvalersi di un Esperto Qualificato in Radioprotezione.
  • Riguardo la qualifica di tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, richiamata nella Legge Regionale n. 30/2016 e ss. mm. e ii., si evidenzia che ad oggi tale figura non è definita in alcuna Legge Regionale e pertanto non esiste alcun albo o elenco regionale di tecnici abilitati.

* personale che abbia acquisito formazione univerisitario-accademica pregressa in tema di Radiazioni Ionizzanti ovvero che abbia acquisito competenze tecniche attraverso la partecipazione a Corsi di Formazione/Simposi/Seminari/Convegni.

A cura del Dott. Per. Ind. Antonio Albergo

Di seguito alcuni link utili:

LR n 30 del 3-11-2016

Linee Guida per le misure di radon in ambienti residenziali RTI CTN_AGF 4_2004_APAT

Guida_Tecnica_Radon_ARPA