Con la firma del DPCM 22 MARZO 2020 sono state individuate le attività produttive e professionali che possono continuare a lavorare (vedi elenco Allegato 1). Tra queste rientrano anche le attività dei Periti Industriali (codice Ateco 74) e degli studi di ingegneria e architettura (codice Ateco 71), nonchè le attività di installazione di impianti elettrici e idraulici (codice Ateco 43.2), riparazione e manutenzione di computer (95.11.00), di telefoni (95.12.01), altre apparecchiature per le comunicazioni (95.12.09).
Testo completo a 👉 https://bit.ly/3bjncT6 (sito governo).

Va precisato che le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 1 punto 7 del DPCM 11 marzo 2020, e cioè:

“In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.

Il nostro consiglio è quello, per quanto possibile, di limitare al minimo i sopralluoghi su cantieri e/o aziende se non necessari e lavorare da casa per evitare contatti e arginare il contagio del Covid-19.

Di seguito il DPCM e relativo allegato, il nuovo modello di autocertificazione, il modello di comunicazione al prefetto e la circolare di chiarimento del CNPI.