Le libere professioni sono state oggetto negli ultimi anni di una serie di disposizioni normative tra le quali spicca il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137.

Riforma_Ordinamenti_Professionali_DPR_137_7_08_2012

Tale Decreto all’art. 7 ha previsto, tra le altre cose, l’obbligo della formazione continua “al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, …”.

Il CNPI ha revisionato il 27.05.2016 e pubblicato definitivamente sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15.07.2016 il regolamento per la formazione continua che è entrato in vigore il 01 gennaio 2017. Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati, in attuazione dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Impegno formativo (art. 8) – Il suddetto regolamento prevede che dal 01/01/2014 al 31/12/2018  tutti gli iscritti all’Albo professionale devono garantire “un impegno formativo all’interno dell’arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 CFP”.

Interruzione dell’impegno formativo – L’impegno formativo può essere interrotto per esenzione che può essere concessa per casi particolari (gravidanza, maternità/paternità, grave malattia, intervento chirurgico, per interruzione dell’attività professionale per almeno 4 mesi consecutivi), previa compilazione di apposito modulo da trasmettere al Collegio.

Riduzione dell’impegno formativo – Fatta salva l’obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il non esercizio della professione viene autorizzata, su richiesta scritta da presentare al Collegio con apposito modulo, Modulo_Richiesta_Esenzione_Riduzione_CFP la riduzione dei crediti da conseguire che non può essere comunque inferiore a 40 C.F.P. nell’arco del quinquennio (di cui 15 C.F.P. deontologici).
Per i professionisti con contratto di lavoro dipendente che svolgono compiti tipici della professione permane l’obbligo di formazione continua ordinaria e non ridotta.

Nuovi iscritti – Per i nuovi iscritti l’obbligo formativo annuale decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione, tale previsione non è applicabile per le reiscrizioni.

Il professionista è tenuto all’obbligo di aggiornamento – Il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte dell’iscritto alla data del 31/12/2018 comporterà l’attivazione del procedimento disciplinare. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

Modalità di richiesta assegnazione crediti formativi –  È obbligo del professionista di presentare all’OT competente per territorio, la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all’anno precedente . Tale obbligo sussiste per le attività formative non organizzate dall’OT . La trasmissione di tutta la documentazione inerente la formazione dovrà avvenire a mezzo PEC, Raccomandata o a mano in Segreteria,  compilando l’apposito modulo.

modulo-per-la-richiesta-attribuzione-crediti-formativi-professionali

faq

Linee_Guida_Formazione_Continua

IMPORTANTE: Il non esercizio della professione si intende che non svolge alcuna attività professionale riservata e non inerente l’iscrizione all’Albo (es. relazioni, progetti, certificazioni, collaudi, consulenze, CTP, CTU, ecc.). Ogni iscritto registrandosi al sito https://www.albounicoperind.it/Account/controllo.aspx?utente=albo ha la possibilità di controllare i propri C.F.P. nell’apposita area personale e di inviare le richieste di riconoscimento C.F.P. direttamente al Collegio senza muoversi dallo studio.